Ultima modifica 7 novembre 2024
DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997 N° 22PROCEDURE SEMPLIFICATEARTT. 31 E 33
La Provincia Regionale di Catania ritiene fondamentale fornire indicazioni utili per un corretto esercizio delle attività di recupero e riciclo di rifiuti.
Il D.M. 5/2/1998 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 16 aprile 1998) ha ridefinito gli ambiti nei quali le attività di recupero di rifiuti, ossia le operazioni descritte nell'all. "C" al D.lgs. 22/97, sono sottoposte alle procedure semplificate (comunicazione invece di richiesta di autorizzazione) di cui agli artt. 31 e 33 del D.lgs. 22/97.
Particolarmente rilevante è il citato D.M. 5 febbraio 1998 che ha individuato i rifiuti non pericolosi che possono essere destinati ad operazioni di recupero ricorrendo alle procedure semplificate.
Il sistema del "recupero" è oggi quanto mai articolato, dovendosi far riferimento, per le procedure semplificate al suddetto D.M. 5/2/1998 per i rifiuti non pericolosi e ai DD.MM. 5/9/1994 o del 16/1/1995 per i pericolosi.
Il ricorso alle procedure semplificate è una facoltà, potendo l'interessato ricorrere comunque alla procedura "normale" dell'autorizzazione (art. 27 e 28 D. Lgs. 22/97).
Va in ogni caso richiesta l'autorizzazione per quei rifiuti non ricompresi nei citati DD. MM. o per effettuare operazioni di recupero che non rientrano fra quelle in essi definite.
Si evidenzia che il citato D.M. 5/2/1998 ha assoggettato agli obblighi relativi ai rifiuti alcune tipologie di rifiuti precedentemente escluse, come ad esempio, scarti di legno, di metalli ferrosi e non ferrosi. di plastiche, di carta e cartone e di prodotti tessili, a suo tempo considerati "mercuriali" o "beni" a tutti gli effetti; dal 17/7/1998 anch'essi entrano a far parte dei regime dei rifiuti.
In sostanza, i produttori di detti materiali che vorranno avviarli al recupero saranno obbligati, dal 17 luglio 1998, ad affidarli a soggetti che abbiano effettuato la comunicazione all'Albo gestori rifiuti per il loro trasporto e dovranno sincerarsi che i rifiuti siano accompagnati durante il viaggio dal formulario di identificazione di cui al D.M. n. 145/98 (pubblicato nella G.U. n. 109 del 13/5/1998) vidimato e numerato dall'Ufficio del Registro o dalla CCIAA.
I rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi derivanti da attività industriali o artigianali dovranno inoltre essere annotati nel registro di carico e scarico di cui al D.M. 148/98.
I rifiuti pericolosi di cui all'all. 1 al D.M. 5/9/1994 ("mercuriali pericolosi") continuano invece ad essere esclusi dall'ambito del D.lgs. 22/97 fino al termine di 3 mesi successivo all'adozione delle specifiche norme tecniche che il Ministero dell'Ambiente sta predisponendo.
In pratica: coloro che invece effettuano operazioni di recupero di rifiuti pericolosi dovranno presentare la comunicazione solo quando saranno emanate le norme tecniche per il riutilizzo di tali rifiuti; fino ad allora resteranno valide quelle disposte dai citati DD. MM. 5/9/1994 (per i rifiuti da utilizzare in cicli di produzione o di consumo) e 16/1/1995 (per i rifiuti da utilizzare come combustibile o altro mezzo per produrre energia).
Le comunicazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 22/97 (2 marzo 1997) sono ritenute valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era già stata ultimata.
Le operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C al D.lgs. 22/97.
IL SITO LE TIPOLOGIE E LA COMUNICAZIONE
Le comunicazioni ex art.33 del D.lgs. 22/97. in merito alle operazioni di recupero di rifiuti, sono in relazione al sito in cui vengono effettuate ed alle singole tipologie di rifiuti avviati al recupero.
Pertanto:
chi intende effettuare attività di recupero di rifiuti in più sedi, dovrà inviare una comunicazione per ogni sito alla Provincia competente per territorio;
La comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
nel caso in cui il soggetto decida di includere nella propria attività nuove tipologie di rifiuti dovrà attendere 90 gg. dalla comunicazione prima di iniziare il recupero di questi ultimi.
Nel caso in cui un rifiuto non rientri nella normativa tecnica vigente (DD.MM. 5/9/94, 16/1/95 e 5/2/98), oppure.viene avviato al recupero con procedure differenti da quelle in essa previste, o ancora non corrisponda merceologicamente o analiticamente alla descrizione prevista dalla legge, le attività di riutilizzo (ivi compresa la messa in riserva) sono soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97.
Il trasporto di rifiuti non sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 32 del D.lgs. 22/97 è soggetto all'iscrizione all'Albo gestori rifiuti con relativa stipulazione di idonee garanzie finanziarie. Il trasporto di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate richiede ugualmente l'iscrizione all'Albo gestori rifiuti, ma non le garanzie finanziarie.
AUTOSMALTIMENTO
In assenza delle norme tecniche dell'art. 32 D.lgs. 22/97 le operazioni di autosmaltirnento di rifiuti non pericolosi ricorrendo alla procedura semplificata non è ancora attivabile.
DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI
Si evidenze la particolare rilevanza delle comunicazioni in quanto l'art. 31, comma 7, del D.lgs. 22/97 rinvia esplicitamente all'art. 21 della L. 241/90, in base al quale l'attività intrapresa (o continuata) sulla base di dichiarazioni false o mendaci non è asseverata. Ciò significa che chi rende una falsa o mendace comunicazione è punito oltre che con la sanzione penale dell'art. 483 C.P. (reclusione fino a 2 anni) anche per l'esercizio illecito di un'attività di gestione di rifiuti. Ad esempio, chi dichiara di effettuare il recupero di rifiuti dopo aver presentato una dichiarazione falsa (es. sulla sussistenza di propri requisiti soggettivi; sull'esistenza di un impianto inesistente, ecc.) soggiace sia alla pena di cui all'art. 438 C.P. che a quella di cui all'art. 51, comma 4, del D.lgs. 22/97.
UBICAZIONE DEGLI IMPIANTISITI SOGGETTI A “VINCOLI”
Poiché il D.lgs. 22/97 nulla richiede con riferimento alla normativa urbanistica, la Provincia non può che iscrivere la ditta sulla base della comunicazione presentata. La Provincia darà di ciò notizia al Comune interessato, il quale, dovrà esprimere un parere al fine di determinare la "compatibilità" dell'area, rispetto al proprio assetto urbanistico e relativo ambiente naturale e paesaggistico. L'iscrizione, in sostanza, non costituisce variante degli strumenti urbanistici. Saranno i rispettivi Piani Regolatori a definire in quali casi le attività di recupero potranno svolgersi in aree non destinate ad insediamenti produttivi.
DIRITTI DI ISCRIZIONE
Per la tenuta dei registri di cui agli artt. 32 comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla Provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con Decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro ( D.M. 21/07/1998 n° 350)
MODALITA' DI VERSAMENTO
Il versamento dei diritti d'iscrizione deve essere effettuato tramite conto corrente postale a favore della Provincia con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
denominazione e sede legale del richiedente;
attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
partita IVA e codice fiscale.
QUANDO VERSARE I DIRITTI D'ISCRIZIONE
L'attestazione del primo versamento deve essere allegata alle comunicazioni, per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998.
MANCATO VERSAMENTO DEI DIRITTI
L'iscrizione nei registri di cui agli artt. 32 comma 3, e 33 comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n° 22, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.
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